IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
              Istanze di attivazione di nuovo impianto
                   o di potenziamento di impianto
 
   1.  Le  domande,  da  presentare  in  conformita'  alla disciplina
statale dell'imposta di bollo, intese ad ottenere l'atto  concessorio
per   l'installazione   e   l'esercizio  oppure  l'autorizzazione  al
potenziamento di
un impianto di distribuzione  automatica  di  carburanti  stradale  o
marino  o  avvio  a  servizio  pubblico  nonche' per l'installazione,
l'esercizio o il potenziamento di impianti  ad  uso  privato  esclusi
quelli  riservati  alla  competenza  statale  a norma dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre  1989,
devono    pervenire    alla    regione   corredate   della   seguente
documentazione:
     a)  certificato  di  iscrizione  alla   competente   camera   di
commercio;
     b)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' da cui
risulti che per  il  richiedente  non  sussistano  le  condizioni  di
incapacita'   soggettiva   previste   dall'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269;
     c) dettagliata relazione  tecnico-illustrativa  dell'iniziativa,
da  presentare in conformita' alla disciplina statale dell'imposta di
bollo, riprodotta in numero sette copie, debitamente sottoscritte dal
legale rappresentante dell'impresa e  da  tecnico  abilitato  da  cui
risulti la conformita' dell'iniziativa sia rispetto alle prescrizioni
del  piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei
carburanti per autotrazione sia rispetto alle  previsioni  del  piano
territoriale   di   coordinamento  paesistico  e  cio',  in  caso  di
potenziamento, solo quando esso  sia  tale  da  comportare  modifiche
all'area  su  cui insiste l'impianto, nonche' l'eventuale sussistenza
di vincoli ambientali ai sensi della legge 29  giugno  1939  n.  1497
avuto  riguardo  alle  modifiche  introdotte  al  sistema con legge 8
agosto 1985 n. 431;
     d) tavola, da presentare in conformita' alla disciplina  statale
dell'imposta   di   bollo,   riprodotta   in   numero   dieci  copie,
rappresentante in scale adeguate, in plamimetria, in prospetto ed  in
sezione,  la  configurazione  dell'impianto compresi gli schemi degli
allacciamenti delle strutture di stoccaggio  ed  erogazione  e  delle
distanze    di    sicurezza   da   altre   strutture   e/o   condotte
elettroidrauliche,  debitamente  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'impresa   e  da  tecnico  abilitato  nonche'  la  localizzazione
dell'impianto su stralcio di carta  tecnica  regionale  in  scala  1:
10.000;
     e)  titolo  attestante  la priorita' o il legittimo possesso del
terreno interessato dall'impianto;
     f) atto formale di assenso rilasciato dalla competente autorita'
in ordine alla disponibilita' del bene qualora  l'impianto  abbia  ad
incidere su aree non private;
     g)   l'elenco   dei   veicoli   di  priorita'  dell'impresa  con
l'indicazione delle rispettive targhe  di  immatricolazione  o  delle
matricole  del  telaio  per  gli automezzi non targati, limitatamente
alle domande concernenti impianti ad uso privato.
   2. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del  primo  comma  possono
essere omessi dalle societa' gia' titolari di concessioni valide.