IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Istanze di attivazione di nuovo impianto o di potenziamento di impianto 1. Le domande, da presentare in conformita' alla disciplina statale dell'imposta di bollo, intese ad ottenere l'atto concessorio per l'installazione e l'esercizio oppure l'autorizzazione al potenziamento di un impianto di distribuzione automatica di carburanti stradale o marino o avvio a servizio pubblico nonche' per l'installazione, l'esercizio o il potenziamento di impianti ad uso privato esclusi quelli riservati alla competenza statale a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, devono pervenire alla regione corredate della seguente documentazione: a) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio; b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti che per il richiedente non sussistano le condizioni di incapacita' soggettiva previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269; c) dettagliata relazione tecnico-illustrativa dell'iniziativa, da presentare in conformita' alla disciplina statale dell'imposta di bollo, riprodotta in numero sette copie, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato da cui risulti la conformita' dell'iniziativa sia rispetto alle prescrizioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione sia rispetto alle previsioni del piano territoriale di coordinamento paesistico e cio', in caso di potenziamento, solo quando esso sia tale da comportare modifiche all'area su cui insiste l'impianto, nonche' l'eventuale sussistenza di vincoli ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 avuto riguardo alle modifiche introdotte al sistema con legge 8 agosto 1985 n. 431; d) tavola, da presentare in conformita' alla disciplina statale dell'imposta di bollo, riprodotta in numero dieci copie, rappresentante in scale adeguate, in plamimetria, in prospetto ed in sezione, la configurazione dell'impianto compresi gli schemi degli allacciamenti delle strutture di stoccaggio ed erogazione e delle distanze di sicurezza da altre strutture e/o condotte elettroidrauliche, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa e da tecnico abilitato nonche' la localizzazione dell'impianto su stralcio di carta tecnica regionale in scala 1: 10.000; e) titolo attestante la priorita' o il legittimo possesso del terreno interessato dall'impianto; f) atto formale di assenso rilasciato dalla competente autorita' in ordine alla disponibilita' del bene qualora l'impianto abbia ad incidere su aree non private; g) l'elenco dei veicoli di priorita' dell'impresa con l'indicazione delle rispettive targhe di immatricolazione o delle matricole del telaio per gli automezzi non targati, limitatamente alle domande concernenti impianti ad uso privato. 2. Gli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma possono essere omessi dalle societa' gia' titolari di concessioni valide.